La tutela del paesaggio


Tutela della aree boschive:
la legge ponte abbiamo visto che aveva stabilito che i territori extraurbani fossero suddivisi in zone agricole (Zone E) e zone boschive.
Nelle zone boscate l'indice di fabbricabilità previsto era lo 0,01 mc/mq. Dalla grande differenza di indice tra la zona boscata e la zona agricola (0,03 mc/mq) nasce il movente economico di bruciare i boschi in modo da cambiarne la destinazione d'uso.
Per arginare tale fenomeno si è stabilito però che se un'area boschiva viene interessata da un incendio è stabilito che questa deve risultare inedificabile per 15 anni. (tali informazioni sono contenute nel piano regolatore).


 La tutela del paesaggio:
tale tema ha iniziato ad essere particolarmente approfondito intorno agli anni '70, anche se già nel 1939 erano state promulgate le 2 leggi cardine di questa materia.
Il concetto di paesaggio che si aveva però nel 1939, e quindi della sua tutela, era essenzialmente collegato alla sua percezione visiva (panorama).
Tali leggi vennero abrogate e reinserite in un decreto del 1999, arrivando poi ad essere introdotte in un disegno di legge del 2004.
Nell'articolo 1 della legge del 1939 si identificavano come aree protette quelle di notevole interesse pubblico, che avessero cospicui caratteri di bellezza.
Parlando di interesse pubblico si sottolinea anche il fatto che viene in alcuni casi limitato l'interesse privato, nel senso che il proprietario di un bene privato assume un'importante ruolo pubblico è soggetto a vincoli.
Abbiamo detto che nel 1939 furono emanate due leggi. Una che prevedeva la tutela delle bellezze singole o individue e l'altra che prevedeva invece la tutela di bellezze d'insieme. Stabiliti tali principi nel 1939 vennero poi istituite le sovraintendenze ai beni ambientali che assunsero il compito di schedare tutti i beni di particolare interesse apponendovi il vincolo. 
Se il privato vuole mettere mano ad un bene vincolato, senza informarsi circa la tutela, l'eventuale operazione di trasformazione ricade nell'ambito del penale (carcere).
Nei progetti dove non si hanno vincoli ambientali si segue l'iter visto fino ad ora, ottenendo alla fine di questo il permesso di costruire. In aree invece vincolate il progetto deve essere spedito in comune che lo gira a sua volta alla sovraintendenza, che deve pronunciarsi entro un certo limite di tempo sulla fattibilità del progetto. Il progetto in questi casi deve essere corredato inoltre da una relazione paesaggistica.
Tale principio è valido ancora oggi, nonostante la legge venne modificata, in quanto la tutela del paesaggio non era garantita. Proprio per questo nel 1985, con la legge Galasso si cercò di dare una stretta drastica a operazioni contro l'ambiente.
Tale legge prevedeva di vincolare intere aree prima non vincolate, basandosi su principi assolutamente generali (vennero infatti vincolate tutte le aree boscate, le rive dei fiumi, le coste del mare). Vennero inoltre selezionate sulle carte aree precise da vincolare, creando i così detti galassini. In Liguria circa il 60% del territorio è risultato vincolato a seguito dell'emanazione di tale legge.

La legge Galasso oltre a prevedere quali aree dovessero essere vincolate, stabiliva che queste fossero inedificabili, stabilendo che il vincolo di inedificabilità sarebbe decaduto solo le la regione avesse previsto degli appositi piani paesistici. Per la promulgazione di tali piani venne lasciato solo un anno di tempo (la Liguria nel 1986 fu una delle poche regioni ad adottare il piano paesistico regionale). 


Il piano paesistico regionale è un piano sovraordinato, quindi gerarchicamente al di sopra del piano urbanistico comunale e degli altri piani locali.
Con la legge Galasso il vincolo passa da un a funzione fine a se stessa a quella di promozione di un nuovo strumento urbanistico che metta a sistema il paesaggio.

In particolare la regione Liguria ha fatto il piano sull'intero territorio regionale, e non solo sul 60% di questo che era sottoposto a vincolo. Questo ha scatenato il dissenso dei proprietari delle zone che non erano inizialmente state vincolate a livello nazionale.
La regione però appena un ano prima aveva stabilito la possibilità di fare piani territoriali di coordinamento riguardanti dei emi di settore (P.T.C.P.) in tal modo non emanò per quel 40% dei veri e proprio piani paesistici ma piani territoriali di coordinamento paesistico, riuscendo a vincere i ricorsi dei privati.

Il piano paesistico della Liguria è basato su un concetto generale di paesaggio, elaborato nel 1985, definito tale non solo quando soddisfa gli occhi, ma quando questo è costituito da un equilibrio stabile di tutte le sue componenti, definendo in tal modo il concetto di buon paesaggio, assimilabile al concetto di bello. Vengono identificate come componenti fisiche del paesaggio:

  • assetto geomorfologico; 
  • assetto della vegetazione; 
  • assetto insediativo.Il piano di parco:

Gli strumenti di pianificazione dei parchi sono:
- il regolamento;
- il piano del parco.

Il parco si suddivide in diverse zone, in base alla loro accessibilità, esistono infatti aree di riserva integrale dove la presenza dell'uomo nel parco deve essere la più limitata possibile in quanto può indurre disturbo, aree di riserva orientate, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale, nelle quali si svolgono aree compatibili con l'attività e la salvaguardia del parco stesso.
Il piano del parco sostituisce tutti i piani generali, come ad esempio il PUC, quindi durante la formazione del PUC le aree del parco sono automaticamente escluse dalla normativa.